Pubblicata nel B.U. 28 novembre 2006, n. 48.
(1) La presente legge attua ai fini della salvaguardia delle colture agricole da possibili contaminazioni con organismi geneticamente modificati (OGM) l’articolo 26a della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 nella provincia di Bolzano.2)
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.