(1) La Provincia autonoma di Bolzano fornisce, nei limiti delle proprie competenze, assistenza e sostegno alle coppie di coniugi con dimora stabile in Alto Adige, che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.
(2) L'assistenza e il sostegno sono offerti nel rispetto dell'ordinamento giuridico statale e internazionale e in particolare conformemente ai principi e alle direttive della Convenzione per la cooperazione in materia di adozione internazionale, sottoscritta a L'Aja il 29 maggio 1993, e alla legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia", modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, di seguito denominata "legge statale sull'adozione".