(1) Per garantire la partecipazione di gruppi organizzati di volontariato agli interventi di protezione civile sul territorio provinciale e statale nonché in Tirolo, in quanto membro del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” (di seguito denominato Euregio), e nei Grigioni, l’Agenzia per la Protezione civile può, in base ai criteri generali fissati dalla Giunta provinciale e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale da loro svolte. Per gli interventi al di fuori del territorio provinciale è necessaria la preventiva autorizzazione dell’assessore provinciale competente. Sulla base della convenzione stipulata, l’Agenzia per la Protezione civile, su richiesta dell’organizzazione di volontariato, rimborsa le spese sostenute ed eroga un anticipo pari, al massimo, all’80 per cento. 39)
(1-bis) Per gli interventi di protezione civile sul territorio dell’Euregio e dei Grigioni, la Provincia autonoma di Bolzano rinuncia, previa stipulazione di un’apposita convenzione con gli altri membri dell’Euregio e i Grigioni, alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti dalle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, compresi quelli per la riparazione, il ricondizionamento o la sostituzione dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi impiegati. 40)
(1-ter) Per gli interventi di protezione civile aventi una durata massima di un mese, eseguiti sui territori delle altre regioni d’Italia, la Provincia autonoma di Bolzano rinuncia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti, a richiedere, all’autorità che ha richiesto l’intervento, il rimborso dei costi sostenuti dalle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, compresi quelli per la riparazione, il ricondizionamento o la sostituzione dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi impiegati. 41)
(1-quater) Le disposizioni sulla rinuncia alla richiesta di rimborso di cui ai commi 1-bis e 1-ter non si applicano ai casi previsti dall’articolo 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche. 42)
(2) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 1, terzo periodo, e 4, in caso di grandi emergenze o calamità, le autorità del Servizio per la protezione civile di cui all’articolo 2, comma 2, coordinano le organizzazioni di volontariato per la protezione civile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f). 43)
(3) Il direttore dell’Agenzia per la protezione civile tiene un apposito registro provinciale delle organizzazioni di volontariato per la protezione civile, in cui sono iscritte le organizzazioni con le quali è stata stipulata una convenzione ai sensi del comma 1, e rilascia alle persone iscritte a tali organizzazioni gli attestati di partecipazione al servizio per la protezione civile. 44) 45)