(1) L'azienda informa la propria attività al metodo della programmazione, che si articola in programmazione triennale ed annuale, in armonia con i contenuti e gli indirizzi delle norme di legge statali e provinciali, del Piano sanitario provinciale e degli atti di indirizzo e di programmazione della Giunta provinciale.
(2) La programmazione triennale definisce le politiche e le strategie sanitarie e organizzative in coerenza con le prescrizioni del Piano sanitario provinciale e le linee guida dell'azienda nel medio termine.
(3) La programmazione annuale è volta a definire obiettivi, azioni, tempi e responsabilità di realizzazione in termini qualitativi e quantitativi.
(4) Lo strumento della programmazione triennale è il piano generale triennale, che contiene il piano delle performance ed è coerente con la previsione economico-finanziaria per il triennio. 3)
(5) Gli strumenti della programmazione annuale sono il programma operativo annuale e il bilancio preventivo economico annuale. 4)
(6) Il bilancio preventivo annuale è di tipo economico ed esprime le scelte definite nel programma operativo annuale e nel budget. L'esercizio coincide con l'anno solare. 5)
(7) I documenti costitutivi obbligatori del bilancio preventivo annuale sono il conto economico e il budget finanziario, corredati da:
- criteri tecnici di determinazione integrati dalle tabelle per la parte economica previste nella nota integrativa;
- relazione del direttore generale;
- piano degli investimenti;
- relazione del Collegio sindacale. 6) 7)
(8) Il bilancio preventivo annuale è redatto secondo gli schemi previsti dalle direttive di contabilità generale di cui all'articolo 10. 8)