Pubblicata nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.
(1) All'adozione dei provvedimenti spettanti, ai sensi dell'accordo allegato, alla Regione del Veneto, alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e alle Province autonome di Bolzano e di Trento, gli enti cogerenti provvedono secondo i rispettivi ordinamenti.