(1) 61)
(2) 62)
(3) Non è richiesta nè la comunicazione, nè l'autorizzazione per la vendita di alcuni prodotti, che saranno individuati dalla Giunta provinciale, nei distributori di carburante, nelle rivendite di generi di monopolio, nelle farmacie, nelle strutture ricettive, nei pubblici esercizi, nelle sale cinematografiche, nei teatri, nelle piscine, nelle giardinerie ed in eventuali altri esercizi particolari individuati nel regolamento di esecuzione.
(4) 62)
(5) I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui alla presente legge, purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del Capo VI. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. È consentito vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche, purché in recipienti chiusi, nonché somministrare bevande alcoliche nei banchi würstel, come previsto nella relativa tabella speciale. È vietato vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. Alla fine del comma 5 dell'articolo 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è aggiunto il seguente periodo: "Le autorizzazioni già rilasciate dalla Provincia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono convertite d'ufficio in SCIA dal comune nel quale il titolare ha la residenza o la sede legale in occasione della presentazione – anche in caso di subingresso – del DURC per il rinnovo annuale della validità delle autorizzazioni. 63)
(6) Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
(7) In provincia di Bolzano le funzioni di vigilanza della commissione di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono svolte dalla Camera di commercio, mentre i compiti della commissione di mercato di cui all'articolo 7 della stessa legge sono svolti dal Consiglio di amministrazione del mercato.
(7/bis) 64)
(8) 65)
(9) 62)
(10) 66)
(11) 67)
(12) Sono abrogate la legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, e successive modifiche, la legge provinciale 16 gennaio 1995, n. 2, nonché gli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50 della legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1. Sono altresì abrogate la legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 14, la legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 6e la legge provinciale 13 maggio 1992, n. 11.
(13) 68)
(14) Le concessioni di posteggio per commercio su aree pubbliche scadono il 31 dicembre 2018. 69)
(15) L’autorizzazione all’apertura di una media o di una grande struttura di vendita al dettaglio, già rilasciata ai sensi della presente legge, è revocata qualora il titolare abbia sospeso l’attività per un periodo superiore ai 6 mesi ed il Comune non ravvisi esigenze di comprovata necessità che ne consentano la proroga. 70)
(16) La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano – su istanza del privato interessato – è legittimata ad intervenire, ai sensi delle specifiche disposizioni attuative, in caso di inerzia oppure di tardiva o mancata emanazione del provvedimento finale da parte del comune, nei procedimenti avviati automaticamente ad istanza di parte o avviati d’ufficio nelle materie oggetto della presente legge e del relativo regolamento d’esecuzione, di competenza dei comuni; le citate disposizioni sono definite in un’apposita convenzione, stipulata tra la Provincia autonoma di Bolzano, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano ed il Consorzio dei Comuni. 71)
(17) Al finanziamento delle spese derivanti dall’espletamento delle funzioni di cui al comma 16 si provvede con la delibera di assegnazione di cui all’articolo 24/bis. 72)
(18) Il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 19/bis è emanato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente comma. 73)