Pubblicata nel B.U. 21 aprile 1998, n. 17.
(1) L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. La Provincia e i comuni nonché i Consorzi di comuni realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone in situazione di handicap.