Pubblicata nel B.U. 17 giugno 1997, n. 27.
(1) Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge saranno autorizzate con successivo provvedimento di legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.