(1) L'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da tre a sei volte il tributo relativo all'operazione.
(2) L'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da due a quattro volte l'ammontare del tributo non versato o tardivamente versato; se il ritardo non supera i trenta giorni, la sanzione è ridotta alla metà.
(3) L'omissione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, e la presentazione di essa con indicazioni inesatte comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 124 a Euro 619.4)
(4) La presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, con un ritardo non superiore a trenta giorni, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 93 a Euro 371.4)
(5) Chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque effettua deposito incontrollato di rifiuti in discarica abusiva soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a tre volte l'ammontare del tributo.
(6) Coloro che ostacolino agli addetti al controllo l'accesso nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere all'ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione, o non esibiscano, a richiesta, tale documentazione, soggiaciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire sei milioni.