(1) Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio di previsione della Provincia per l'attuazione della presente legge saranno stabiliti annualmente dalla legge finanziaria, a termini dell'articolo 6, comma 1, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.
(2) Per l'anno 1993 saranno utilizzati gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per l'attuazione della legge provinciale 10 agosto 1988, n. 29.