Pubblicata nel B.U. 9 marzo 1993, n. 11.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Abrogato dall'art. 49, comma 1, lettera i), della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.