(1) Tutte le opere e le forniture attinenti ai settori dell'agricoltura, delle foreste, della caccia, della pesca, della sistemazione dei bacini montani, della regolazione dei corsi d'acqua e dell'elettrificazione rurale, attuate direttamente dalla Provincia, o ammesse a finanziamenti o agevolazioni da parte della stessa, devono essere corredate da un parere tecnico economico.
(2) Sono inoltre soggetti a parere tecnico preventivo tutti gli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale per la difesa del suolo, comprese le opere paravalanghe, anche se non finanziati dalla Provincia, fatte salve le competenze dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
(3) Il parere di cui ai commi 1 e 2 è espresso:
- dal competente direttore di ripartizione provinciale su opere, forniture o interventi il cui costo preventivato non superi l’importo di 1.500.000 euro;
- dalla commissione tecnica di cui all’articolo 2 su opere, forniture e interventi il cui costo preventivato superi l’importo di 1.500.000 euro. 2)
(4) Su richiesta del direttore della ripartizione provinciale competente, ai sensi del comma 3, lettera a), il parere può essere dato dalla commissione tecnica di cui all'articolo 2.
(5) Gli importi di cui al comma 3 possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, in relazione alle variazioni in aumento dei costi di costruzione accertate dall'ISTAT rispetto all'anno precedente.
(6) I pareri sulle forniture di cui al comma 1 sostituiscono anche il parere della commissione provinciale per gli acquisti e le cessioni di beni mobili.
(7) Qualora le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2, siano assoggettati al parere del comitato tecnico provinciale, lo stesso è integrato da un rappresentante delle ripartizioni competenti nella rispettiva materia. In tal caso si prescinde dal parere della commissione tecnica di cui all'articolo 2.