(1) Per l'attuazione della presente legge il ruolo generale del personale provinciale, di cui all'allegato 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, come sostituito dall'articolo 9 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36, è aumentato di un posto nella quarta/quinta e di un posto nell'ottava/nona qualifica funzionale.
(1) I medici che all'entrata in vigore della presente legge hanno iniziato il periodo formativo per medici di base secondo l'articolo 19 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, modificato dall'articolo unico della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 10, ed integrato dall'articolo 3 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, terminano detto periodo formativo secondo le modalità ivi contenute.
(2) È equiparato all'attestato di formazione specifica di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 256/1991, il diploma di tirocinio per medici di base di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 20.
(3) Sino al 31 dicembre 1994 possono iscriversi negli elenchi delle zone carenti i medici con almeno cinque anni di effettivo esercizio della professione medica, attestato dall'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Bolzano.
(1) La Giunta provinciale stipula con le organizzazioni sindacali provinciali dei medici di medicina generale e dei pediatri di base apposite convenzioni di durata triennale per la disciplina del rapporto per l'erogazione delle prestazioni assistenziali nella provincia di Bolzano.
(2) La Giunta provinciale è autorizzata a determinare le categorie di persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al Servizio sanitario provinciale ammesse al rimborso, da parte delle aziende sanitarie di appartenenza, delle spese per le visite occasionali, nonché a determinare la misura di tale rimborso. 4)
(1) Al personale del servizio sanitario provinciale di Bolzano si applicano, anche in parziale deroga alle norme di cui alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, l'articolo 11 del decreto- legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21, e le norme del decreto del Ministro della sanità 21 ottobre 1991, n. 458.
(2) L'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 per un profilo professionale diverso da quello di appartenenza è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira.
(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.