(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle cooperative contributi in conto capitale nella misura massima del sessantacinque per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le iniziative di cui all'articolo 7.
(2) Per importi di spesa ammissibile superiori al limite stabilito nel regolamento di esecuzione, in ogni caso non inferiore a cento milioni, i contributi di cui al comma 1 possono essere concessi in quote annue costanti, per periodi di durata non superiore a cinque anni, da determinarsi in misura tale da assicurare che il rispettivo valore attuale, calcolato con i criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione, risulti equivalente all'entità dei contributi di cui al comma 1.
(3) L'erogazione dei contributi è subordinata all'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa, con i tempi e le modalità fissati nel regolamento di esecuzione.
(4) I contributi di cui al comma 2 hanno decorrenza 30 giugno e 31 dicembre immediatamente successivi alla data della deliberazione di concessione, e sono erogati, salvo quanto previsto dal comma 5, con scadenza annuale a far data dalla decorrenza fissata per la prima annualità del contributo medesimo.
(5) Limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d), la Giunta provinciale può erogare, ad avvenuto inizio dei lavori, anticipi fino ad un massimo del cinquanta per cento dei contributi in conto capitale concessi e fino a due quote annuali dei contributi di cui al comma 2.
(6) I contributi sono proporzionalmente ridotti nel caso in cui la spesa accertata risulti di importo inferiore a quello ammesso.