(1) Le disposizioni della legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26, modificata dall'articolo 6 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, e dall'articolo 8 della legge provinciale 5 agosto 1983, n. 29, si applicano anche agli enti soggetti alla vigilanza e tutela della Giunta provinciale.
(2) Sono abrogati l'articolo 11 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 5 agosto 1983, n. 29, ed i commi 1, 2, 3, e 6 dell'articolo 7 della L.P. n. 26/1976, modificato dall'articolo 8 della L.P. n. 29/1983.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.