(1) Con effetto dell'entrata in vigore della presente legge la determinazione della misura dell'indennità di bilinguismo per il personale delle unità sanitarie locali ed il personale di cui all'articolo 2 della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 15, è demandata alla disciplina contrattuale a livello provinciale, comprensiva della determinazione delle ore di lavoro da richiedersi in aumento del normale orario di lavoro per far fronte al maggior carico di lavoro dovuto all'obbligo di bilinguismo, da stabilirsi con le stesse modalità e con gli stessi effetti come per il personale della Provincia autonoma di Bolzano, senza influenza alcuna sulle altre indennità comunque denominate e con specifico riguardo alla disposizione di cui all'articolo 1, punto 3, della legge provinciale 9 maggio 1980, n. 9. 2)
(2) 3)
(3) Le parti contraenti a livello provinciale sono quelle fissate nel contratto nazionale. La Giunta provinciale, raggiunta l'intesa sull'ipotesi di accordo, ne autorizza la sottoscrizione. Entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima, sono recepite ed emanate le norme, risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo.
(4) Gli importi di volta in volta occorrenti saranno fissati nelle leggi di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.