(1) Ai componenti, esterni all'amministrazione provinciale, i consigli di amministrazione degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale compete l'indennità prevista dall'articolo 1, comma 1. Le indennità spettanti ai presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale e ai componenti, esterni all'amministrazione provinciale, i collegi dei revisori dei conti degli stessi sono determinate dalla Giunta provinciale, tenuto conto della complessità e della responsabilità delle funzioni, in forma forfaitaria e omnicomprensiva sulla base degli importi previsti nell'articolo 1, comma 2. Ai presidenti e ai componenti i consigli di amministrazione e i collegi dei revisori dei conti degli enti, degli istituti e delle aziende predetti compete il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e nei limiti di cui all'articolo 1, comma 5.7)