(1) La Giunta provinciale promuove, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le seguenti attività:
(2) Nei casi di calamità, siccità, carestie, eventi di natura bellica e simili, la Provincia, su richiesta o d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, al fine di alleviare le sofferenze delle popolazioni stesse, invia personale specializzato, anche volontario o messo a disposizione dagli enti territoriali della Provincia, attrezzature, anche sanitarie, medicinali, viveri e generi di conforto ed impiega mezzi aerei ed altri mezzi necessari ai trasporti. 4)
(3) Inoltre, la Provincia: