(1) La Provincia autonoma di Bolzano riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da realizzarsi nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà e cooperazione internazionale e di pieno rispetto dei diritti dell'uomo.
(2) In particolare, la Provincia contribuisce al soddisfacimento dei bisogni primari, alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, al mantenimento dell'identità culturale, all'innalzamento del livello di istruzione, alla conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, al sostegno degli sforzi dei paesi in via di sviluppo in campo economico, sociale e culturale, nonché nel campo del miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia.
(3) La Provincia promuove, inoltre, la cultura della pace e sostiene a tal fine iniziative volte alla tutela dei diritti umani e delle minoranze, al consolidamento della solidarietà tra i popoli e all'incentivazione delle modalità di risoluzione dei conflitti non violente, avvalendosi delle misure previste dall'articolo 2. 3)