(1) La Provincia può mettere a disposizione, anche gratuitamente, supporti logistici e assistenza tecnica a organismi pubblici e privati che realizzano attività di cooperazione allo sviluppo operanti nel territorio provinciale, sulla base di apposite convenzioni.
(2) La Provincia, di propria iniziativa o su richiesta di organismi pubblici o privati che concorrono all'attività di cooperazione allo sviluppo, può avanzare proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, curando l'elaborazione di progetti diretti all'assicurazione dell'autosufficienza alimentare e alla creazione e al potenziamento di attività produttive, anche in forma consorziata, nei paesi in via di sviluppo, valorizzando le esperienze produttive e imprenditoriali locali e la partecipazione delle popolazioni interessate.