Pubblicata nel B.U. 19 novembre 1991, n. 51.
(1) La Giunta provinciale, in caso di partecipazione all'Accademia, oltre a versare la quota sociale statutariamente prevista è autorizzata ad assegnare annualmente fondi a sostegno dell'attività e delle spese di gestione sulla base del relativo programma e previa verifica della sua rispondenza alle finalità previste nell'articolo 1.
(2) La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione dell'Accademia, a titolo di comodato gratuito, i locali, le attrezzature e gli arredamenti necessari, oppure a concedere appositi finanziamenti.
(3) La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare i fondi di cui ai commi 1 e 2 in una o più soluzioni, tenuto conto delle esigenze gestionali dell'Accademia.