(1) Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di pubblica sicurezza e di polizia urbana, su richiesta del Presidente della giunta provinciale, il personale appartenente ai ruoli speciali dei servizi forestali, il corpo forestale provinciale, il personale appartenente al servizio di vigilanza boschiva, nonché gli agenti venatori e guardiapesca dipendenti della Provincia autonoma di Bolzano.
(2) Limitatamente ai territori vincolati come zone corografiche, parchi e riserve naturali, biotopi e monumenti naturali ai sensi della normativa provinciale in materia di tutela del paesaggio e parchi naturali l'incarico di osservanza della presente legge è esteso anche al personale dell'ufficio parchi naturali, conservazione della natura e restauro ambientale.
(3) Dell'osservanza della presente legge possono inoltre essere incaricati, a tempo determinato ed a pagamento, rispettivamente dall'ufficio parchi naturali, conservazione della natura e restauro ambientale, per quanto riguarda i territori di cui al comma 2 del presente articolo, e dall'autorità forestale per tutto il territorio provinciale, degli agenti giurati che posseggano i requisiti, previsti dall'articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed abbiano prestato giuramento davanti all'autorità competente. Con regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per il loro impiego, retribuzione, forma di coordinamento del loro servizio, ferme restando le disposizioni di cui al R.D. L. 26 settembre 1935, n. 1952.