(1) In caso di violazione delle disposizioni della presente legge, fermi restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisce reato e l'eventuale risarcimento del danno, si applicano le seguenti sanzioni:
(2) Nel caso di recidività, la Giunta provinciale può revocare i contributi eventualmente concessi ai sensi della presente legge nel periodo fino a cinque anni antecedente alla comminazione della prima sanzione ed il contravventore è tenuto a restituire le somme erogate con gli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto.