Pubblicata nel B. U. 22 luglio 1988, n. 32 - Numero Straordinario.
(1) A conclusione del corso è previsto l'espletamento di un esame finale consistente in prove scritte, orali e pratiche. L'ammissione agli esami finali è subordinata alla frequenza di almeno 4/5 delle lezioni teoriche e allo svolgimento integrale del tirocinio. I criteri di svolgimento delle prove saranno fissati con deliberazione della Giunta provinciale.
(2) Le prove si svolgono innanzi ad apposite commissioni d'esame, distinte per gruppo linguistico e nominate dalla Giunta provinciale, e costituite da un presidente scelto fra il personale direttivo della formazione professionale provinciale e dagli insegnanti delle materie d'esame, in numero non inferiore a 3 e non superiore a 9.
(3) Funge da segretario della commissione un funzionario della formazione professionale di qualifica funzionale non inferiore alla VI.