Pubblicata nel B.U. 22 dicembre 1987, n. 57.
(1) Allo scopo di favorire la formazione e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, l'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi costanti in conto interessi su mutui della durata massima di anni 15, e comunque non inferiore ad anni dieci, per l'acquisto di masi chiusi o di fondi rustici idonei alla costituzione ed all'ampliamento di masi chiusi, esclusi i casi di assistenza a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi di cui alla legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni; il tasso a carico del beneficiario non può essere inferiore a quello minimo fissato dallo Stato.
(2) Per poter beneficiare dei contributi di cui sopra il richiedente non deve avere alienato negli ultimi cinque anni fondi rustici con una superficie maggiore di 3000 m².
(1) La determinazione del valore dei terreni ai fini dell'ammissibilità della spesa avviene in base ad una stima che si basa sui valori agricoli medi per tipo di coltura e sui fattori determinanti la classificazione fissati dalla commissione prevista dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
(1) Il provvedimento di concessione è subordinato al rilascio di apposito nullaosta da parte dell'ufficio competente presso l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste in base al quale l'istituto di credito è autorizzato a concedere il mutuo agevolato. Tale nullaosta non può essere rilasciato per operazioni di acquisto già effettuate al momento della presentazione della domanda.
(2) In sede di stipulazione di contratto di mutuo il beneficiario è tenuto a presentare un estratto tavolare, dal quale risulti che i fondi oggetto dell'acquisto fanno parte integrante del maso chiuso.-
(1) Invece di contributi sugli interessi la Provincia può concedere, su domanda dell'interessato, contributi annui o semestrali costanti posticipati per lo stesso periodo e nella stessa misura nella quale sarebbe concedibile il contributo sugli interessi ovvero contributi in conto capitale fino alla misura massima del 30% della spesa ammessa, purché il contributo risultante non superi l'importo di lire 50.000.000; detto importo può essere adeguato dalla Giunta provinciale alla variazione del valore monetario.
(2) In alternativa ai contributi sugli interessi per mutui a favore di assuntori di masi chiusi ai sensi della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche, possono essere concessi contributi annui o semestrali costanti posticipati per lo stesso periodo e nella stessa misura nella quale sarebbe concedibile il contributo sugli interessi o contributi in conto capitale fino alla misura massima del 30% della spesa ammessa, purché il contributo risultante non superi l'importo di lire 50.000.000. Detto importo può essere adeguato dalla Giunta provinciale alla variazione del valore monetario.2)
Il comma 2 è stato integrato dall'art. 9 della L.P. 24 febbraio 1993, n. 5.
(1) I beneficiari del contributo di cui alla presente legge devono restituire i contributi concessi dalla Giunta provinciale con gli interessi dell'ammontare del tasso di sconto, qualora durante il periodo di dieci anni cessino di coltivare direttamente il maso o alienino il maso o parte del medesimo, fatti salvi i casi di vendita o permuta per accorpamento ed i casi di vendita di piccole superfici che non diminuiscono notevolmente il reddito complessivo del maso chiuso ed i casi di esproprio per pubblica utilità.
(2) Qualora il caso sopra menzionato si verifichi quando siano trascorsi dieci anni dalla concessione del contributo, cessa il pagamento dei contributi residui.
(3) I benefici della presente legge non possono essere concessi per le operazioni di compravendita di fondi rustici i quali nel decennio precedente abbiano già formato oggetto di concessione di contributi.
(1) Nell'atto di compravendita deve essere menzionato il godimento dei benefici della presente legge, che viene inoltre reso pubblico mediante annotazione tavolare: "il corpo tavolare costituente il maso chiuso è soggetto alle norme dell'articolo 5 della legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31".
(2) Dieci anni dopo l'annotazione di cui al comma 1 il proprietario del bene può chiedere all'ufficio tavolare la relativa cancellazione.3)
L'art. 6 è stato modificato dall'art. 24 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
(1) La spesa per l'attuazione della presente legge sarà stabilita, a decorrere dall'esercizio finanziario 1988, dalla legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.