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Normativa provinciale
Patrimonio
Amministrazione del patrimonio
Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2
Art. 15
a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2
1)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.
Art. 15
16)
16)
L'art. 15 è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 1, della
L.P. 9 aprile 2009, n. 1
, e successivamente dall'art. 10, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, Nr. 7
, ed infine abrogato dall'art. 21, comma 1, della
L.P. 11 gennaio 2021, n. 1
.
Caricamento in corso
Deutsch
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
A A -Alienazione dei beni patrimoniali
B Amministrazione del patrimonio
a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2
Art. 1 (Beni demaniali e patrimoniali - competenza per l'amministrazione degli stessi)
Art. 1-bis (Piste ciclabili e itinerari ciclopedonali)
Art. 2 (Gli inventari in generale)
Art. 3 (Inventario dei beni demaniali)
Art. 4 (Classificazione dei beni patrimoniali)
Art. 5 (Inventario dei beni immobili patrimoniali)
Art. 6 (Inventario dei beni mobili patrimoniali)
Art. 7 (Consegnatari dei beni e relativi obblighi)
Art. 8 (Servizio ispettivo)
Art. 9 (Custodia e vigilanza sui beni)
Art. 10 (Assicurazione dei beni)
Art. 11 (Affitto, locazione, uso o comodato dei beni patrimoniali)
Art. 11-bis (Concessione in uso di beni culturali)
Art. 11-ter (Affitti per attività commerciali durante l’emergenza epidemiologica COVID-19)
Art. 12 (Affitto o concessione di beni immobili destinati a fini agricoli)
Art. 13 (Concessione in uso di beni immobili - abitazione)
Art. 13-bis (Riduzione del canone di locazione)
Art. 14 (Stima dei beni immobili da acquistare o da alienare)
Art. 15
Art. 15-bis (Rifugi di proprietà provinciale)
Art. 16 (Modalità di vendita dei beni immobili)
Art. 17 (Alienazione di beni immobili a destinazione agricola ad affittuari coltivatori diretti)
Art. 18 (Permuta di beni immobili)
Art. 19
Art. 20 (Cessione gratuita di beni immobili a comuni e persone giuridiche)
Art. 20-bis (Centro di formazione e di tecnologia per i mestieri del settore legno)
Art. 20-ter (Cessione di beni immobili trasferiti dallo Stato e da amministrazioni statali)
Art. 20-quater (Cessione gratuita di beni immobili)
Art. 21 (Alienazione di beni mobili fuori uso)
Art. 21-bis (Disposizioni in materia di immobilizzazioni finanziarie per partecipazioni societarie della Provincia)
Art. 22
Art. 23 (Contabilità patrimoniale)
Art. 24 (Cancellazione del vincolo di inalienabilità)
Art. 25 (Delega di funzioni)
Art. 26 (Abrogazione di norme)
Art. 27
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 3
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico