Pubblicata nel B.U. 28 gennaio 1986, n. 4.
(1) Il regolamento di esecuzione di cui al tredicesimo comma dell'art. 5 della presente legge deve essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. In mancanza del medesimo, i sindaci sono tenuti a rilasciare le autorizzazioni amministrative al commercio al dettaglio per le tabelle merceologiche che comprendono le merci prevalentemente prodotte dall'azienda.