(1) La Provincia autonoma di Bolzano, al fine di sostenere ed incrementare l'occupazione, con la presente legge disciplina, avuto riguardo alle competenze di cui agli articoli 8, n. 29, e 10 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, rispettivamente in materia di addestramento e formazione professionale e collocamento al lavoro, il finanziamento di progetti predisposti dalla Provincia stessa, nonché da enti e istituzioni sottoposti a vigilanza o tutela della Giunta provinciale, per l'impiego temporaneo di lavoratori disoccupati per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, compresi cantieri-scuola.