Pubblicata nel B.U. 22 marzo 1983, n. 14.
Per l'ulteriore espletamento dei compiti di uffici, la R.A.S. (Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano), istituita con legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, provvederà all'assunzione di n. 2 dipendenti delle qualifiche funzionali già corrispondenti alla carriera esecutiva e di n. 1 dipendente della qualifica funzionale già corrispondente alla carriera ausiliaria. 2)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Sostituito dall'art. 33 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50, vedi anche l'art. 7 della L.P. 16 gennaio 1992, n. 5:
Art. 7
(1) Per sopperire alle maggiori esigenze tecniche la dotazione organica dell'azienda speciale per i servizi radiotelevisivi (RAS), di cui all'articolo 19, comma 2, della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, aumentata con l'articolo 2 della legge provinciale 27 luglio 1978, n. 43, e con l'articolo unico della legge provinciale 11 marzo 1983, n. 7, è ulteriormente aumentata di due unità nella sesta qualifica funzionale.