Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1983, n. 67.
(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni: Il secondo periodo dell'articolo 13, nonché gli articoli 43, 79, 85, 89, 92, 96, 107 e 112 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, l'articolo 2 della legge provinciale 2 marzo 1960, n. 4, gli articoli 18 e 26 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, gli articoli 11, 14, 16 e 24 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e l'articolo 9 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11.