Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1983, n. 67.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a realizzare strutture da adibire a servizi di mensa per il personale da essa dipendente.
(2) La gestione della mensa, fatta salva la possibilità di gestirla in economia o di affidarla ad azienda specializzata nel settore, viene affidata con apposita convenzione preferibilmente ad associazioni di dipendenti provinciali.
(3) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere annualmente un contributo per la gestione della mensa.
(4) I dipendenti fruenti del servizio mensa sono tenuti a pagare almeno un terzo del costo effettivo del pasto completo.