Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1983, n. 67.
(1) La Provincia assume a carico del proprio bilancio gli oneri di riscatto da corrispondere in base all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, nei confronti del personale che, inquadrato nei ruoli provinciali, abbia richiesto o richieda entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la ricongiunzione presso la C.P.D.E.L. del periodo di servizio prestato presso il disciolto Istituto Servizio Sociale Case per Lavoratori (I.S.S.Ca. L.) dalla data di assunzione a quella di inquadramento nei ruoli provinciali, con iscrizione previdenziale all'INPS.