(1) Il presidente della commissione provinciale di controllo sul collocamento può richiedere agli organi di collocamento l'invio di determinati atti al fine del controllo di legittimità, indirizzando richiesta scritta all'organo che ha emanato l'atto. L'organo è tenuto a inviare gli atti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
(2) Tutti gli atti di avviamento al lavoro sono immediatamente esecutivi. 11)