(1) Le domande per la concessione di finanziamenti devono pervenire alla competente ripartizione provinciale entro il termine fissato annualmente dalla Giunta provinciale. Le domande di finanziamento, inoltrate successivamente al predetto termine possono essere prese in considerazione esclusivamente per gli scopi previsti dall'articolo 9, comma 4, lettera a), salvo che riguardino acquisti, lavori ed erogazioni di servizi necessari per assicurare la continuità delle attività, nonché spese per attività non periodiche o, comunque, non programmate alla data del suddetto termine.
(2) Le singole domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
- per gli scopi di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a):
- progetto di destinazione ed uso della struttura ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), nonché relazione sui motivi che giustificano gli acquisti ed i lavori;
- progetto di massima o esecutivo;
- preventivo delle relative spese e piano per il loro finanziamento;
- per gli scopi di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b):
- relazione sui motivi che giustificano gli acquisti ed i lavori;
- preventivo delle relative spese e piano per il loro finanziamento;
- per gli scopi di cui all'articolo 9, comma 4, lettere c), d) ed e):
- programma annuale;
- preventivo delle relative spese e piano per il loro finanziamento;
- relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
(3) Il competente Ufficio provinciale per il servizio-giovani è autorizzato a richiedere eventuali documenti aggiuntivi che ritenga necessari per l'istruttoria delle domande.
(4) I finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 11 sono disposti con decreto del competente assessore provinciale, che dispone l'impegno di spesa e le modalità di liquidazione.
(5) Sui finanziamenti erogati ai sensi della presente legge possono essere concesse anticipazioni fino alla misura dell'80 per cento dell'ammontare dei singoli finanziamenti. Le anticipazioni sono disposte, previa domanda, con decreto del competente assessore provinciale in una o più soluzioni.
(6) Fino alla data di approvazione dei piani annuali, allo scopo di garantire la continuità dell'attività, nonché della gestione delle strutture, il competente assessore provinciale è autorizzato a concedere con proprio decreto, previa motivata richiesta, anticipazioni per un ammontare pari al 50 per cento dell'importo complessivo dei finanziamenti ordinari concessi nel corso dell'esercizio finanziario precedente. 12)
(7) Le organizzazioni che hanno beneficiato delle anticipazioni di cui al comma 6, possono fruire di una seconda anticipazione sul finanziamento loro definitivamente assegnato con il piano annuale cui si riferisce la domanda di finanziamento. Detta seconda anticipazione, che viene disposta con decreto del competente assessore provinciale, non può essere superiore alla differenza fra l'anticipazione già liquidata e l'ammontare corrispondente all'80 per cento del finanziamento assegnato nel piano annuale. Detta seconda anticipazione può essere liquidata in una o più soluzioni.
(8) Fermo restando quanto previsto al comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, il rendiconto delle spese sostenute deve essere prodotto alla ripartizione provinciale competente entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del finanziamento e, comunque, entro la fine dell'anno successivo a quello del provvedimento di concessione del finanziamento o di imputazione della spesa, se diverso. 13)
(9) Il direttore dell'ufficio provinciale competente dispone la liquidazione dei finanziamenti assegnati previo inoltro di domanda da parte dei beneficiari corredata dalla documentazione di spesa fino alla concorrenza del finanziamento. Per i finanziamenti di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), previa autorizzazione della Giunta provinciale, può essere ammessa anche documentazione di spesa di data precedente all'anno di concessione del finanziamento, purché afferente alla medesima struttura o opera oggetto del finanziamento.
(10) Pena la revoca dei finanziamenti e fatte salve le sanzioni penali, la documentazione contabile prodotta non può essere utilizzata al fine di ottenere altri vantaggi economici da parte di enti pubblici, qualora non ne sia consentito il cumolo, nei limiti della spesa massima.
(11) La liquidazione dei finanziamenti può aver luogo in una o più soluzioni.14)