(1) Nella prima applicazione della presente legge possono essere ammesse ai benefici di cui agli articoli 2 e 6 le iniziative i cui investimenti siano stati fatturati rispettivamente contrattati dopo il 1° gennaio 1981. Per tali iniziative deve essere presentata domanda entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
(2) Il contributo di cui all'articolo 50 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, relativo al solo apprestamento del terreno, può essere concesso anche alle imprese che abbiano acquistato il terreno prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34.
(3) Alle imprese che abbiano ottenuto in assegnazione il terreno dall'ente competente prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, può essere concesso il contributo di cui all'articolo citato al comma precedente sia per l'acquisto che per l'apprestamento del terreno.
(4) Nel caso di contributi di cui al secondo comma, le indicazioni di cui all'articolo 35, quarto comma, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, vengono annotati nel libro fondiario su istanza del comune, o qualora il terreno sia situato in zona produttiva di interesse provinciale della Provincia.