Pubblicata nel B. U. 9 settembre 1980, n. 45.
Abrogati dall'art. 47 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.
L'art. 10 è stato abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.
(1) La presente legge non comporta maggiori spese.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a raccogliere ed emanare con decreto del Presidente della giunta provinciale testi unificati o testi unici delle leggi provinciali riguardanti i soggetti portatori di handicap.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.