Pubblicata nel B.U. 19 agosto 1980, n. 43.
(1) Le attribuzioni concernenti le prestazioni economiche di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 febbraio 1980, n. 4, assimilabili a quelle di cui all'articolo 8 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, sono assunte dagli enti per l'assistenza di base di cui all'articolo 2 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, modificata con la legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47, ed esercitate secondo i modi e i criteri di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7, e successive modifiche.
(2) Per il finanziamento delle relative spese la Giunta provinciale eroga agli enti per l'assistenza di base apposite sovvenzioni secondo i criteri di cui all'articolo 7/ter della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47.
(3) Le attribuzioni diverse da quelle indicate al primo comma continuano ad essere esercitate dall'Amministrazione provinciale nell'ambito dei servizi di assistenza minorile.
Modifica l'art. 10 della L.P. 26 ottobre 1973, n. 69.
La presente legge sarà, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Omissis.