(1) È istituita la commissione provinciale per l'impiego per l'esercizio delle funzioni che la legislazione statale attribuisce alle commissioni regionali medesime. 2)
Art. 30 (Semplificazione amministrativa)
(1) Al fine di informare l'attività amministrativa della Provincia in materia di lavoro a criteri di efficacia, di economicità, di speditezza e di pubblicità e di favorire al massimo la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, le funzioni attribuite dalla vigente normativa in tale materia a organi collegiali possono essere esercitate dalla commissione provinciale per l'impiego.
(2) Per le finalità di cui al comma 1, sono disciplinati con norma regolamentare, anche a modifica o integrazione della normativa vigente:
a) le modalità ed i termini previsti per i singoli procedimenti amministrativi, prevedendosi anche la facoltà della Provincia di avvalersi degli uffici dei comuni o altri enti locali ai sensi dell' articolo 18, comma 2, dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige ed il loro accorpamento qualora si riferiscano alla medesima attività privata o pubblica, con riduzione delle varie fasi, del numero degli organi provinciali intervenienti, avuto riguardo alla natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, trasferendo ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi le funzioni deliberative che non richiedono, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
b) l' organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali, il loro riordino ed accorpamento qualora ineriscano ad attività connesse, anche con riduzione del numero dei componenti, e, in quanto non indispensabili, la loro soppressione o sostituzione.