Pubblicata nel B.U. 4 dicembre 1979, n. 60.
(1) I beni dell' O.N.P.I. situati nel territorio del comune di Bolzano sono trasferiti all'Amministrazione comunale di Bolzano.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.