(1) I possessori dei fondi compresi nei perimetri delle zone di prospezione, ricerca e concessione non possono opporsi ai lavori e alle operazioni occorrenti per l'esercizio delle attività autorizzate o concesse, fatte salve le procedure e le prescrizioni per le opere di cui al seguente articolo 50.
(2) Il titolare dell'autorizzazione di prospezione, del permesso di ricerca e della concessione deve comunicare, con lettera raccomandata ricevuta di ritorno, al proprietario del fondo il provvedimento, precisando la data entro la quale intende dare inizio ai relativi lavori.
(3) I titolari del provvedimento devono, nell'esercizio delle attività, operare in modo che sia arrecato al proprietario del fondo il minore danno possibile e sono comunque tenuti al risarcimento dello stesso.
(4) Su richiesta dei proprietari, l'Assessore competente può prescrivere al titolare del provvedimento il preventivo deposito di una congrua somma, il cui ammontare è stabilito sentiti i pareri dell'ufficio minerario provinciale e dell'ufficio estimo provinciale.
(5) La liquidazione dei danni è fatta in difetto di accordo dall'Assessore competente in materia, sentiti i pareri dell'ufficio minerario provinciale e dell'ufficio estimo provinciale.