Pubblicata nel B.U. 13 febbraio 1979, n. 7.
(1) Ad integrazione di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, negli enti ospedalieri ove il gruppo linguistico italiano non è rappresentato nel Consiglio di amministrazione, il personale appartenente al predetto gruppo linguistico deve essere proporzionato alla consistenza del gruppo linguistico stesso quale è rappresentato nei Consigli comunali del comprensorio dell'ente ospedaliero.
(2) Presso gli enti di cui al comma precedente il personale per il quale non era applicabile l'articolo 35 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, per mancanza di posti riservati al gruppo linguistico italiano non rappresentato nel Consiglio di amministrazione e che comunque all'entrata in vigore della legge stessa era in servizio presso l'ente stesso, vengono applicate le norme del succitato articolo 35 a partire dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto della proporzionale di cui al comma precedente.