(1) Gli enti ospedalieri e gli enti, istituti e strutture di ricovero e cura, pubblici e privati, convenzionati e non convenzionati sono obbligati a compilare tramite il medico curante una cartella clinica per ogni ricoverato.
(2) L'Assessore provinciale competente, sentito il Consiglio provinciale di sanità, determina con proprio decreto dei massimali di ricovero, nonché la procedura richiesta per il prolungamento del ricovero oltre detti massimali.
(3) Ai fini del rimborso previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, i sanitari dell'ufficio provinciale competente potranno accertare sulla base delle cartelle cliniche, di cui ai commi precedenti, la necessità e la durata del ricovero con la facoltà di declinare, sentita la rispettiva direzione sanitaria, parzialmente o totalmente l'assunzione dell'onere a carico del "Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera", qualora sulla base della documentazione risulti ingiustificato il ricovero stesso.
(4) I sanitari dell'ufficio provinciale competente potranno disporre altresì i necessari accertamenti presso gli enti ospedalieri e le strutture pubbliche e private di ricovero e cura convenzionate con il potere di declinare, sentita la rispettiva direzione sanitaria, in caso di ricovero palesemente ingiustificato, parzialmente o totalmente l'assunzione dell'onere delle spese di degenza a carico del "Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera", ad eccezione dei ricoveri in osservazione.
(5) Resta salva comunque la facoltà di ricorso da parte degli interessati ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51.