Pubblicata nel B.U. 13 febbraio 1979, n. 7.
(1) Nei casi in cui non sia possibile la sostituzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, quinto comma, e 17, terzo comma, del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, è consentito, fino all'espletamento degli esami provinciali di idoneità ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, l'incarico ad un primario o aiuto in servizio presso l'ente ospedaliero di dirigere il servizio del centro trasfusionale, purché lo stesso sia in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del D.P.R. 24 agosto 1971, n. 1256.
(2) Per gli incarichi di cui al comma precedente è ammesso il pagamento di un'indennità in misura percentuale dello stipendio tabellare iniziale lordo previsto per il posto stesso.
(3) La percentuale di cui al comma precedente è fissata con decreto dell'Assessore competente entro il limite massimo fissato con deliberazione della Giunta provinciale.