Pubblicata nel B.U. 13 settembre 1977, n. 46.
(1) L'assunzione a carico della Provincia dell'onere relativo all'agevolazione viene determinato in modo da garantire ai concessionari che la praticano la completa integrazione del prezzo del biglietto a tariffa preferenziale.
(2) L'integrazione alle aziende concessionarie di cui al precedente comma viene corrisposta ogni due mesi sulla base di una documentazione delle agevolazioni concesse.