Pubblicata nel B.U. 12 luglio 1977, n. 35.
(1) Agli oneri derivanti dall'esecuzione delle opere previste nel precedente articolo 1 si fa fronte con le disponibilità finanziarie stanziate negli appositi capitoli di bilancio in forza della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche e integrazioni.