Pubblicata nel B.U. 12 luglio 1977, n. 35.
(1) L'Amministrazione provinciale provvede all'esecuzione delle opere indicate nell'articolo precedente in economia, sia in amministrazione diretta, che per cottimi o in ambedue i modi, previa autorizzazione dell'Assessore competente in materia, in base a regolare perizia o progetto, sentiti i pareri prescritti dalle vigenti norme.
(2) Il decreto assessorile che autorizza l'esecuzione in economia è motivato ed impegna la spesa prevista.