(1) La Giunta provinciale nomina il direttore/la direttrice dell'istituto scegliendolo/a tra i/le dipendenti che siano inquadrati/e almeno nella VI qualifica funzionale e che abbiano un'esperienza almeno quadriennale di lavoro in servizi specializzati per la prima infanzia.
(2) Il direttore/la direttrice provvede ad accettare e dimettere i bambini, le gestanti e le madri, sovrintende ai servizi assistenziali, amministrativi e ausiliari, tiene i rapporti con le amministrazioni, gli enti e il pubblico, regolamentando anche i turni di lavoro del personale.
(3) L'educatore professionale/l' educatrice professionale, o un operatore/un' operatrice a tal fine designato/a dal direttore/dalla direttrice fra il personale di cui all'articolo 8, comma 2, coordina il personale addetto alla vigilanza e all'assistenza diretta dei bambini, cura i rapporti assistenziali con le madri ospiti dell'istituto e sostituisce il direttore/la direttrice in caso di assenza o impedimento.6)