Pubblicata nel B.U. 29 dicembre 1976, n. 57 - Numero straordinario.
(1) La Giunta provinciale, nel quadro della programmazione sanitaria, predispone iniziative di educazione sanitaria atte a diffondere la coscienza della necessità di un controllo sistematico per la diagnosi precoce ed il trattamento ai fini della prevenzione di minorazioni derivanti da malattie congenite e, nei casi di accertamento della malattia, la necessità di attuazione della terapia e dei controlli biologici, chimici e strumentali longitudinali.
La presente legge sarà, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.