(1) La localizzazione dell'asilo nido deve assicurare l'integrazione di tale struttura nel quartiere o nel nucleo abitato. Esso dovrà essere ubicato oltre che in apposite aree, in complessi scolastici con particolare riferimento alle scuole materne ed in edifici adatti allo scopo, rispettando comunque le norme igieniche, che saranno successivamente fissate dal regolamento di cui all'articolo 27.