(1) La Provincia assegna ai comuni e ai consorzi di comuni i contributi previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nei limiti del fondo assegnato dallo Stato alla Provincia stessa.
(2) L'ammontare dei contributi di cui al comma precedente viene determinato con deliberazione della Giunta provinciale prescindendo dai limiti di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.3)